Ci giungono richieste di chiarimenti in ordine al Trattamento economico da corrispondere al personale che effettua le esercitazioni di tiro fuori dell’ordinaria sede di servizio.
Al riguardo, la Commissione Paritetica, di cui all’art. 29 del D.P.R. nr. 164/2002, nella seduta del 10 giugno 2008, si è espressa in merito ad una questione applicativa relativa all’art. 8 della legge 23 marzo 1983, nr. 78, ai sensi del quale, al personale che, organizzato in servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 unità, effettui le esercitazioni di tiro fuori dall’ordinaria sede di servizio per una durata di almeno otto ore, spetta l’indennità di marcia.
In particolare, la Commissione, “nel ribadire che l’indennità di marcia e l’indennità di missione non sono cumulabili, ha ravvisato la necessità di richiamare l’attenzione degli uffici territoriali sulla possibilità di attribuire il trattamento economico di missione al personale in servizio fuori sede al quale non possa essere corrisposta l’indennità di marcia per carenza di alcuni dei requisiti prescritti dalla legge” (es.: durata del servizio inferiore ad otto ore). Pertanto, ove si realizzi l’ipotesi presa in esame dalla Commissione, occorrerà corrispondere agli interessati il trattamento economico di missione previa verifica delle condizioni prescritte dalla vigente normativa sulle missioni nel territorio nazionale.
Ricordiamo che a norma dell’art. 29 del D.P.R. nr. 164/2002, il parere della Commissione è vincolante a far data dal giorno in cui è stata formulata la richiesta (cfr. circolare 333-G/2.2. del 25 novembre 2008).