Ci vengono chiesti chiarimenti in ordine alla computabilità dei servizi resi nelle forze armate ai fini dell’attribuzione dell’assegno di funzione.
L’Assegno di Funzione è stato istituito dall’articolo 6 del decreto legge 387/1987 quale “assegno funzionale pensionabile”.
A seguito dell’evoluzione contrattuale l’emolumento comprende, oggi, tre misure, da attribuirsi rispettivamente al compimento di diciassette, ventisette e trentadue anni di servizio prestato senza demerito nelle Forze di Polizia.
Direttive in merito alla configurazione dell’istituto sono state emanate anche con la circolare 333.A/9802.B.B.5.4. del 31 ottobre 1995.
Come previsto dall’articolo 2, comma 3, DPR 19 novembre 2003, nr. 348, a partire dal 1° gennaio 2003, per il compimento delle anzianità utili ai fini dell’attribuzione dell’assegno di funzione è valutato anche il periodo di servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di Polizia e nelle Forze Armate.
Ai fini dell’attribuzione del beneficio occorre, altresì, detrarre tutti i periodi relativi a provvedimenti che incidono sull’anzianità di servizio, interrompendola.
Per quel che concerne il requisito del “senza demerito”, sono presi in considerazione i giudizi complessivi e le sanzioni disciplinari del triennio antecedente alla maturazione della prevista anzianità, nel senso che il beneficio sarà erogato a tutti coloro che, nello stesso triennio, abbiano riportato un giudizio complessivo almeno pari a “buono” e non siano stati destinatari di sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
In pratica, alla luce di quella che è la nuova disciplina dell’Istituto, il beneficio non spetta allorquando il dipendente abbia, nel triennio precedente, riportato un giudizio complessivo inferiore a “buono” o la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
L’anno o gli anni in cui si riscontra la presenza della causa ostativa alla concessione del beneficio vengono esclusi dal computo dell’anzianità necessaria alla maturazione del beneficio stesso.
È evidente che un provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio, tenuto conto dell’unicità della sanzione, non potrà provocare un ritardo di due anni per il solo fatto di essere stato inflitto e scontato a cavallo di un biennio. Se alla data in cui viene maturata la prescritta anzianità, il personale interessato si trovi o si sia trovato, in passato, nello stato di sospensione cautelare dal servizio, sarà necessario attendere, ai fini della corresponsione dell’assegno funzionale, che sia adottato, al termine del procedimento penale e/o disciplinare, il provvedimento che dispone in via conclusiva sulla vicenda.
Pertanto, non potrà essere attribuito l’assegno funzionale a chi, sospeso cautelarmente, sia stato riammesso in servizio con riserva di riesame del periodo di sospensione cautelare.