Ritorniamo sull’argomento della licenza di porto per difesa personale agli appartenenti alle Forze di Polizia.
Chi ci segue con assiduità ricorderà che con una nota datata 15 ottobre 2013, inviata al Capo della Polizia si chiedeva la riforma della procedura per il rilascio dei porti d’arma agli appartenenti alle forze dell’Ordine, in relazione all’obbligo di allegazione di certificati anamnestici, unitamente ad attestazione del medico a certificazione del possesso dei requisiti psico-fisici necessari per la detenzione ed il porto di arma comune da sparo.
Al riguardo, l’Ufficio per le Relazioni Sindacali del Ministero dell’Interno con nota nr.557/RS/01/112/1 del 15 ottobre 2013, comunicava che “… il Sig. Capo della Polizia, nel ritenere le osservazioni prospettate ragionevoli, nonché meritevoli di approfondimento, ha ritenuto incaricare l’Ufficio per l’Amministrazione Generale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza per l’esame della questione, con riserva di comunicare ulteriori notizie …”.
Nella ministeriale 557/RS/01/112/1 del 27 gennaio 2015 con la quale il Dipartimento della P.S. faceva sapere che: “L’Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale aveva interessato il Ministero della Salute allo scopo di ottenere una rivisitazione del contenuto dell’art. 3 del D.M. Sanità del 28 aprile 1998, relativo ai requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso caccia e al porto d’anni per uso difesa personale. In particolare, si chiedeva di inserire dopo l’art. 4 del predetto D.M. una previsione che prevedesse, in luogo del certificato medico, un’apposita attestazione di servizio, rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza, acclarando, in via presuntiva, il possesso dei requisiti psico-fisici di cui agli articoli l e 2 in capo agli appartenenti alle Forze di Polizia.”
Oggi con la nota n. 557/RS/011112 del 24 febbraio 2015, l’Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S. ci fa sapere che “l’Ufficio per. gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale ha comunicato che di seguito alla proposta di modifica del D.M. Sanità 28 aprile 1998, formulata al Ministero della Salute in data 23 dicembre 2014, il 30 gennaio u.s. è pervenuto dal predetto dicastero il parere favorevole alla parificazione del criterio di presunzione del possesso di idoneità psicofisica per il rilascio di licenze in materia di porto d’armi sia per agenti che per ufficiali di pubblica sicurezza. Il Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute ha inoltre assicurato, per le vie brevi, che sarà avviato l’iter procedurale per il recepimento della proposta di modifica”.