D.P.R. 5 novembre 2004, nr. 301

3° contratto – biennio economico 2004 – 2005

D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301

CONTRATTO DI LAVORO 1994 – 1997 FORZE DI POLIZIA

Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004 – 2005

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità, per l’adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonché del personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate; Viste in particolare le disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b), ed all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 10 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2004, relativo alla «Individuazione della delegazione sindacale, che partecipa alle trattative per la definizione dell’accordo sindacale per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)»;

Vista l’ipotesi di accordo sindacale riguardante il biennio economico 2004-2005 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 13 ottobre 2004 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per la Polizia di Stato: SIULP; SAP; FSP – Lisipo, Sodipo Rinnovamento Sindacale per l’UGL; SIAP; Federazione Confederazione CONSAP – Italia Sicura (ANIP – USP);

per il Corpo della polizia penitenziaria: SAPPE; SINAPPE; Federazione Sindacati Autonomi CNPP – SiAPPe – UGL/FNP; SiALPe – ASIA;

per il Corpo forestale dello Stato: SAPAF; UGL/Corpo Forestale dello Stato; SAPECOFS;

DIRFOR;

Visto lo schema di provvedimento di concertazione riguardante il biennio economico 2004-2005 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 13 ottobre 2004 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, recante «Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86»;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004);

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l’articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 7, l’ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

 

Art. 1. Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed é valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 é corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo é pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995.

 

Art. 2. Nuovi stipendi

1. Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Livello Incrementi mensili lordi Stipendi tabellari annui lordi
Livello V 24,28 9.067,95
Livello VI 25,81 9.984,79
Livello VI-bis 27,00 10.703,57
Livello VII 28,19 11.421,14
Livello VII-bis 29,53 12.216,25
Livello VIII 30,86 13.013,64
Livello IX 33,90 14.844,14

 

2. Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrale, stabilito dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, é fissato in euro 154,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nella tabella 3 allegata al medesimo decreto legislativo, é, pertanto, rideterminato nelle misure annue lorde di seguito indicate:

 

 

 

 

 

 

 

Qualifiche ed equiparate Parametri Stipendi annui lordi al 1° gennaio 2005
Vice questore 150,00 23.175,00
Commissario capo 144,50 22.325,25
Commissario 139,00 21.475,50
Vice commissario 133,25 20.587,13
Ispettore superiore S.U.PS. sost. Comm. 139,00 21.475,50
Ispettore superiore e S.U.PS (8 anni) 135,50 20.934,75
Ispettore superiore e S.U.PS 133,00 20.548,50
Ispettore capo 128,00 19.776,00
Ispettore 124,00 19.158,00
Vice ispettore 120,75 18.655,88
Sovrintendente capo (8 anni) 122,50 18.926,25
Sovrintendente capo 120,25 18.578,63
Sovrintendente 116,25 17.960,63
Vice Sovrintendente 112,25 17.342,63
Assistente capo (8 anni) 113,50 17.535,75
Assistente capo 111,50 17.226,75
Assistente 108,00 16.686,00
Agente scelto 104,50 16.145,25
Agente 101,25 15.643,13

 

3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1.

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dal comma 2, per la quota parte relativa all’indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell’applicazione dell’articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all’estero.

5. Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l’elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.



Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi

1.Fermo restando misure del trattamento stipendiale risultanti dall’applicazione del presente decreto di accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare previsto dall’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall’applicazione del presente decreto sono computati integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza della presente ipotesi di accordo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli effetti dell’indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Per il personale comunque cessato dal servizio nell’anno 2004, con diritto a pensione, i benefici stipendiali risultanti dall’applicazione del presente decreto sono computati ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli importi di cui all’articolo 2, comma 1, e, per il 2005, negli ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, in relazione alla qualifica rivestita nonché alla posizione economica di cui alla tabella B1 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, corrispondenti a quelli attribuiti a titolo di miglioramento stipendiale per l’anno 2005 al personale in servizio di pari qualifica ed anzianità:

Qualifiche e posizioni economiche (*) Livello Euro
Vice questore aggiunto IX 32,98
Commissario capo VIII 33,56
Commissario VIII 31,11
Vice commissario VII-bis 29,88
Ispettore superiore sostituto commissario VII-bis 32,44
Isp. S.. SUPS con più di 2 anni e 4 mesi nella qualifica e destinatario scatto d.lvo 53/2001-87/2001- 76/2001 VII-bis 30,88
Isp. S.. SUPS con più di 2 anni e 4 mesi nella qualifica e non destinatario scatto d.lvo 53/2001- 87/2001- 76/2001 VII-bis 30,88
Isp. S. SUPS con meno 2 anni e 4 mesi nella qualifica ma destinatario scatto d.lvo 53/2001- 87/2001- 76/2001 VII-bis 30,88
Isp. S. SUPS con meno 2 anni e 4 mesi nella qualifica e non destinatario scatto d.lvo 53/2001- 87/2001- 76/2001 VII-bis 29,77
Ispettore capo con meno di 10 anni nella qualifica VII 28,88
Ispettore VI-bis 28,28
Vice ispettore VI 28,02
Sov.te Capo con più 30 anni di serv. e più 4 anni nella qualifica VI-bis 27,61
Sov.te Capo con più 30 anni di serv. e meno di 4 anni nella qualifica VI-bis 27,61
Sovr. capo con meno 30 anni di serv. e più 4 anni nella qualifica VI-bis 27,61
Sovr. capo con meno 30 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica VI-bis 26,61
Sovrintendente VI 26,02
Vice sovrintendente VI 24,23
Ass. capo con più 16 anni di serv. e più 4 anni nella qualifica V 26,32
Ass. capo con più 16 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica V 25,43
Ass. capo con meno 16 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica V 25,43
Assistente V 23,87
Agente scelto V 22,31
Agente V 21,44

 

(*) Sono ricomprese le qualifiche corrispondenti delle altre forze di polizia ad ordinamento civile nonché le qualifiche equiparate degli altri ruoli della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato

4. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, gli importi di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, confluiscono nello stipendio basato sul sistema dei parametri.

5. La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall’applicazione del presente decreto avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all’articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate dall’articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, riportate nella seguente tabella:

 

 

 

 

 

Qualifiche ed equiparate Parametri feriale Festivo o nott. Nott. festivo
Vice questore 150,00 13,48 15,24 17,58
Commissario capo 144,50 12,27 13,87 16,01
Commissario 139,00 12,27 13,87 16,01
Vice commissario 133,25 11,71 13,24 15,27
Ispettore superiore S.U.PS. sost. Comm. 139,00 11,71 13,24 15,27
Ispettore superiore e S.U.PS (8 anni) 135,50 11,71 13,24 15,27
Ispettore superiore e S.U.PS 133,00 11,71 13,24 15,27
Ispettore capo 128,00 11,21 12,67 14,62
Ispettore 124,00 10,74 12,14 14,00
Vice ispettore 120,75 10,26 11,60 13,39
Sovrintendente capo (8 anni) 122,50 10,74 12,14 14,00
Sovrintendente capo 120,25 10,74 12,14 14,00
Sovrintendente 116,25 10,26 11,60 13,39
Vice Sovrintendente 112,25 10,26 11,60 13,39
Assistente capo (8 anni) 113,50 9,65 10,91 12,59
Assistente capo 111,50 9,65 10,91 12,59
Assistente 108,00 9,65 10,91 12,59
Agente scelto 104,50 9,65 10,91 12,59
Agente 101,25 9,65 10,91 12,59

 

Art. 4. Indennità pensionabile

1. Le misure dell’indennità mensile pensionabile stabilite dall’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate dei seguenti importi mensili lordi:

 

Qualifiche ed equiparate Incrementi dal 1.1.04 Incrementi dal 1.1.05
Vice questore aggiunto 45,30 15,90
Commissario capo 44,50 15,60
Commissario 44,10 15,40
Vice commissario 42,30 14,80
Ispettore superiore S.U.PS. 43,10 15,10
Ispettore capo 41,10 14,40
Ispettore 39,80 14,00
Vice ispettore 38,60 13,50
Sovrintendente capo 39,70 13,90
Sovrintendente 37,30 13,10
Vice Sovrintendente 37,10 13,10
Assistente capo 33,40 11,70
Assistente 30,40 10,70
Agente scelto 29,00 10,00
Agente 28,00 10,00

 

 

 

 

2. Le misure dell’indennità mensile pensionabile stabilite dall’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

 

Qualifiche ed equiparate dal 1.1.04 dal 1.1.05
Vice questore aggiunto 761,30 777,20
Commissario capo 747,20 762,80
Commissario 740,40 755,80
Vice commissario 710,40 725,20
Ispettore superiore S.U.PS. 723,30 738,40
Ispettore capo 690,70 705,10
Ispettore 669,20 683,20
Vice ispettore 648,30 661,80
Sovrintendente capo 666,20 680,10
Sovrintendente 626,80 639,90
Vice Sovrintendente 623,70 636,80
Assistente capo 561,10 572,80
Assistente 510,80 521,50
Agente scelto 468,40 478,40
Agente 432,20 442,20

 

Art. 5. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità

1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all’equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l’indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

 

Art. 6. Indennità di presenza festiva

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l’indennità di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, é rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00.

Art. 7. Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali, di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, é incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

a) per l’anno 2004:

1) Polizia di Stato: euro 9.311.000,00;

2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 3.846.000,00; 3) Corpo forestale dello Stato: euro 699.000,00;

b) per l’anno 2005:

1) Polizia di Stato: euro 15.647.000,00;

2) Corpo di polizia penitenziaria; euro 6.341.000,00; 3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.084.000,00.

2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l’IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all’anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell’anno successivo. 3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell’esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell’anno successivo.

 

Titolo II FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

(omissis)

 

Titolo III DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 15. Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di recepimento di accordi e di concertazioni.

 

Art. 16. Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, valutato in euro 399.950.000 per il 2004 ed in euro 636.315.000 a decorrere dal 2005, si provvede con l’utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall’articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, iscritte nell’ambito dell’unità previsionale di base 4.1.5.4. «Fondi da ripartire per oneri di personale», al capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per gli anni medesimi.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Tutte le offerte formative per gli iscritti Siulp