2° contratto collettivo – triennio 1985 – 1987
D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150
Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 13 febbraio 1987 per il personale della Polizia di Stato
Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 1987, n. 92.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 87 della Costituzione; Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 675; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 336, 337 e 338; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 569; Vista la Legge 10 Ottobre 1986, n. 668; Visto l’accordo raggiunto in data 13 febbraio 1987 tra la delegazione governativa e i sindacati di polizia SIULP e SAP, ai sensi dell’art. 95, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121; Visto il decreto-legge 21 marzo 1987, n. 101, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell’accordo contrattuale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1987; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto:
Art. 1. Area di applicazione e durata.
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano al personale dei ruoli della Polizia di Stato, esclusi i dirigenti, relativamente al periodo dal 1 gennaio 1985 al 31 dicembre 1987.
2. La decorrenza degli effetti economici è fissata al 1 gennaio 1986 e si protrae fino al 30 giugno 1988.
Art. 2. Stipendi.
1. Gli aumenti annui lordi derivanti dal presente decreto, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono così determinati:
2. A decorrere dal 1 gennaio 1988, al personale della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia competono i seguenti stipendi iniziali annui lordi:
3. In relazione alle attuali carenze di organico ed in attesa della ristrutturazione degli uffici periferici, permanendo la necessità di mantenere inalterato l’attuale carico di servizio, al personale di cui al comma 2 compete, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, una autonoma maggiorazione di stipendio, per i seguenti importi annui lordi:
4. Al dipendente che già riveste o che consegue successivamente la promozione alla qualifica di sovrintendente principale viene attribuito, nel quinto livello, a decorrere, rispettivamente, dalla data di cui al comma 3 o dalla data in cui consegue la promozione nella predetta qualifica, un importo annuo lordo di L. 310.000, che si aggiunge alla retribuzione individuale di anzianità di cui all’art. 3.
5. Tale importo è riassorbito in caso di passaggio a livello retributivo superiore
6. Ai dipendenti che rivestono, alla data di cui al comma 3, la qualifica di sovrintendente capo viene attribuito un importo annuo lordo di L. 180.000 se collocati nel sesto livello e L. 195.000 se collocati nel livello sesto-bis; anche tali importi si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità e sono riassorbiti in caso di passaggio a livello retributivo superiore.
7. I nuovi importi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull’assegno alimentare previsto dall’art. 82 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale, con esclusione, a tale ultimo fine, delle maggiorazioni di cui ai commi 3, 4 e 6.
Art. 3. Retribuzione individuale di anzianità.
1. Il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l’aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatto maturati al 31 dicembre 1986, costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale ultima valutazione si effettua con riferimento al trattamento stipendiale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69.
2. In assenza di nuovo accordo, entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, la retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 1 verrà incrementata con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di una somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, e sulla base dei valori tabellari di cui al decreto del Presidente della Repubblica medesimo (1) .
3. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986, i predetti importi competono in ragione del numero di mesi trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988 (2) . 4. Nel caso di transito da un livello inferiore a quello superiore, l’importo predetto compete in ragione dei mesi trascorsi nella qualifica di provenienza e in quella di nuovo inquadramento con riferimento al 31 dicembre 1988 (3) . 5. Le classi o scatti maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della pubblicazione del presente decreto costituiscono retribuzione di anzianità per la parte del biennio fino al 31 dicembre 1986; la restante parte viene posta in detrazione degli aumenti disposti dal presente decreto per il 1986.
Art.4. Passaggi di qualifica.
1. Nei casi di promozione o di nomina che comportino passaggio a livello superiore, successivamente al 31 dicembre 1986, oltre all’importo del livello di nuovo inquadramento compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla predetta data, ivi compresi gli scatti gerarchici.
2. In caso di promozione o nomina alla qualifica superiore, nell’ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento da riassorbirsi solo in caso di promozione o di nomina a qualifica che comporta il passaggio a livello retributivo superiore.
3. Conseguentemente, fino al 30 giugno 1989, non si applica l’art. 138, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come modificato dal primo comma dell’art. 18 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432 (4)
Art.5. Lavoro straordinario.
1. A decorrere dal 31 dicembre 1987, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario, calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi: stipendio base iniziale di livello mensile; indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell’anno precedente; rateo di tredicesima mensilità, relativo ai due elementi precedenti.
2. La maggiorazione è pari al quindici per cento per lavoro straordinario diurno, al trenta per cento per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno ed al cinquanta per cento per quello prestato in orario notturno festivo.
3. Per orario notturno si intende quello che intercorre dalle ore 22 di un giorno alle ore 6 del giorno successivo
Art.6. Indennità pensionabile.
1. L’indennità prevista all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, è incrementata del dieci per cento a decorrere dal 1 gennaio 1986 e di un ulteriore dieci per cento dal 1 gennaio 1987 sulle misure vigenti al 31 dicembre 1985
Art.7. Servizio giornaliero, notturno e festivo.
1. Il supplemento giornaliero dell’indennità di istituto previsto dall’art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, viene corrisposto nella misura di L. 1.700 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.
2. Tale supplemento non è corrisposto al per; sonale che per qualsiasi motivo non presti servizio, fatta eccezione per le assenze dovute ad infermità od infortunio dipendente da cause di servizio, e per le assenze previste dagli articoli 88 e 90 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Gli importi dell’indennità per lavoro notturno e festivo attualmente in vigore, sono incrementati rispettivamente di L. 200 per ciascuna ora e di L. 1000 per ciascun turno. 4. I benefici di cui al presente articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente articolo.
Art. 8. Congedo ordinario.
1. Il congedo ordinario del personale di polizia resta regolato dalle disposizioni in vigore.
2. Ferma restando, in caso di motivate esigenze di servizio, la possibilità del cumulo dei congedi entro il primo semestre dell’anno successivo, il congedo può essere concesso, a richiesta del dipendente, scaglionandolo in quattro periodi, entro il 31 dicembre dell’anno cui il congedo si riferisce.
3. Per il personale che ha diritto a quarantacinque giorni di congedo ordinario, almeno uno degli scaglioni di cui al comma 2 non può essere inferiore ai venti giorni.
4. In caso di richiamo dal congedo ordinario per motivi di servizio, al dipendente richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio
Art. 9. Indennità di bilinguismo.
1. Al personale destinatario del presente decreto in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Valle d’Aosta è attribuita una indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale in servizio nella regione autonoma Trentino-Alto Adige
Art. 10. Trattamento di missione.
Al personale inviato in missione fuori sede viene anticipata, a richiesta, una somma pari al 75 per cento del trattamento complessivo previsto dalle disposizioni vigenti in materia
Art. 11. Ruoli tecnici e dei sanitari.
Al personale appartenente ai ruoli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 Aprile 1982, n. 337, nonché a quello dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, esclusi i dirigenti, compete, con le stesse modalità previste dagli articoli 2, 3 e 4, lo stipendio spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata ai predetti decreti.
2. Al personale di cui al comma 1 compete altresì l’indennità di cui all’art. 6, in misura pari al 100 per cento di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia, di qualifica corrispondente.